CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI



 

CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1)
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO



Premesso che:

a) il decreto legislativo
n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione
del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95).



b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle presenti
Condizioni generali di contratto.



La nozione di ‘pacchetto
turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:



I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte:



a) trasporto;



b) alloggio;



c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.



2)
FONTI LEGISLATIVE



Il contratto di compravendita
di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni
– in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata
a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95
.



3)
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA



L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo
o del programma fuori catalogo sono:



1.            
estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;



2.            
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;



3.            
periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;



4.            
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;



4)
PRENOTAZIONI



La domanda di prenotazione
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.



Le indicazioni relative
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.



5)
PAGAMENTI



La misura dell’acconto,
fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e
la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto altro.



Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.



6)
PREZZO



Il prezzo del pacchetto
turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:



  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
    turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
    porti e negli aeroporti;

  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.



Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.



Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata in catalogo o programma fuori catalogo.



7)
RECESSO DEL CONSUMATORE



Il consumatore può
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:




  • aumento del prezzo di cui al precedente art.6 
    in misura eccedente il 10%;

  • modifica in modo significativo di uno o più elementi
    del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
    fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
    dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
    partenza e non accettata dal consumatore.



Nei casi di cui sopra,
il consumatore ha alternativamente diritto:



  • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
    senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
    qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

  • alla restituzione della sola parte di prezzo
    già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
    lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.



Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.



Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica,
la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo.



Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.



8)
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA



Nell’ipotesi in cui,
prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità
di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo
una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente
il  diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi  del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7).



Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.



Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che
annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente
di viaggio.



La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.



9)
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA



L’organizzatore, qualora
dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza.



Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.



10)
SOSTITUZIONI



Il cliente rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che:



a) l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le
generalità del cessionario;



b) il sostituto soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95)
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;



c) il soggetto subentrante
rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.



Il cedente ed il cessionario
sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.



In relazione ad alcune
tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non
accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.



11)
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI



I partecipanti dovranno
essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti
i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.



Il consumatore è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.



Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.



12)
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA



La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.



In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.



13)
REGIME DI RESPONSABILITÀ



L’organizzatore risponde
dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.



Il venditore presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.



14)
LIMITI DEL RISARCIMENTO



Il risarcimento dovuto
dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità:
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio
per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite
risarcitorio  non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro germinal
per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod.
Civ..



15)
OBBLIGO DI ASSISTENZA



L’organizzatore è
tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio
di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.



L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.



16)
RECLAMI E DENUNCE



Ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.



Il consumatore può
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.



17)
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO



Se non espressamente
comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.



18)
FONDO DI GARANZIA



E’ istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore,
per la tutela delle seguenti esigenze:



a) rimborso del prezzo
versato;



b) suo rimpatrio nel
caso di viaggi all’estero



Il fondo deve altresì
fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento dell’organizzatore.



Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs.
n.111/95).



ADDENDUM



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI



A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE



I contratti aventi
ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero
di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1,
n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.



B)
CONDIZIONI DI CONTRATTO



A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5;
art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).